Novità Legge Bilancio 2024

15/01/2024

Proroga della facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni societarie


L’articolo 1 commi 52 e 53 della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n.213, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023- Suppl. Ordinario n. 40 ) conferma la proroga per l’anno in corso della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili o agricoli nonché il valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota che viene confermata al 16%.


Si tratta di una proroga per tutto l’anno 2024, di una norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1 commi 108-109 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197) che a sua volta prorogava una normativa introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 282/2002 così come modificata dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.

La norma ha una rilevanza ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza e riguarda unicamente:
 
  • terreni edificabili o agricoli
  • partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione
  • titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

La normativa in sintesi prevede che chi, al giorno 1 gennaio 2024, possieda terreni edificabili o agricoli ovvero sia titolare di partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possa rideterminare il valore d’acquisto mediante perizia redatta e giurata entro il 30 giugno 2024 e pagare un’imposta sostitutiva della plusvalenza pari al 16% del valore indicato in perizia.


Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva della plusvalenza si applica sul c.d. “valore normale”, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r. (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - testo unico imposta sui redditi), in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.


Il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in 3 rate di uguale importo a decorrere dal 30 giugno 2024 con applicazione, sulle rate successive alla prima, di un tasso di interesse del 3% annuo da versare contestualmente.


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