Novità Legge Bilancio 2024
15/01/2024
Proroga della facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni societarie
L’articolo 1 commi 52 e 53 della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n.213, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023- Suppl. Ordinario n. 40 ) conferma la proroga per l’anno in corso della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili o agricoli nonché il valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota che viene confermata al 16%.
Si tratta di una proroga per tutto l’anno 2024, di una norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1 commi 108-109 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197) che a sua volta prorogava una normativa introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 282/2002 così come modificata dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.
La norma ha una rilevanza ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza e riguarda unicamente:
- terreni edificabili o agricoli
- partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione
- titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
La normativa in sintesi prevede che chi, al giorno 1 gennaio 2024, possieda terreni edificabili o agricoli ovvero sia titolare di partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possa rideterminare il valore d’acquisto mediante perizia redatta e giurata entro il 30 giugno 2024 e pagare un’imposta sostitutiva della plusvalenza pari al 16% del valore indicato in perizia.
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva della plusvalenza si applica sul c.d. “valore normale”, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r. (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - testo unico imposta sui redditi), in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la proroga dei termini per redigere la perizia di stima e per pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali agli effetti delle plusvalenze.
La disciplina prevede ora che la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2024 e l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2024.