AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA
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Cosa sono?
Sono dei benefici fiscali finalizzati a favorire l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale, e che consentono di usufruire di una imposta ridotta rispetto a quella ordinaria.
- Quali sono le imposte vigenti per l’acquisto della prima casa?
Se si acquista da un soggetto privato, si paga l’imposta di registro del 2% (anziché del 9%), che si applica sul valore catastale che si ottiene moltiplicando la Rendita Catastale x 115,50;
Se si acquista da un’impresa che ha costruito l’immobile e i lavori sono stati ultimati da più di 5 anni e l’impresa non opta per l’applicazione dell’imposta IVA, si paga l’imposta di registro sul valore catastale come nel caso precedente
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Quali sono le “condizioni prima casa”?
Possono usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima abitazione coloro che acquistano una casa di abitazione e/o relative pertinenze al ricorrere delle seguenti condizioni che devono sussistere cumulativamente:
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risiedere nel Comune ove è ubicato l’immobile, o stabilirvi la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
Le agevolazioni fiscali spettano altresì qualora l’immobile sia ubicato:
- nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività se diverso da quello di residenza;
- se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;
- in qualsiasi comune del territorio Italiano se l’acquirente appartenga al personale delle Forze Armate o delle Forze di Polizia.
In questi casi l’acquirente non avrà l’obbligo di spostare la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile.
Questo comporta che:
- non si può usufruire delle agevolazioni fiscali se nello stesso comune si è intestatari al 100% o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione (in proprietà, usufrutto, uso o abitazione) ancorché acquistata senza le agevolazioni fiscali;
- si può usufruire delle agevolazioni fiscali se nello stesso comune si è intestatari di altra casa di abitazione solo pro quota (ma non con il coniuge), ad esempio perché trattasi di un immobile ricevuto in eredità o di una casa di cui è contitolari con altri comproprietari.
3. non avere mai acquistato, su tutto il territorio nazionale, una casa di abitazione invocando le stesse agevolazioni fiscali;
Questo comporta che:
- non si può usufruire delle agevolazioni fiscali se si è titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altro immobile acquistato in precedenza con le agevolazioni fiscali prima casa, salvo che non si intenda vendere questo immobile prima del nuovo acquisto agevolato o entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato;
- si può usufruire delle agevolazioni fiscali se si sono invocati in precedenza i benefici fiscali su un immobile ricevuto per successione o per donazione (si veda la Circolare Agenzia delle Entrate 7 maggio 2001, n. 44/E)
4. l’immobile deve essere classificato nelle categorie catastali abitative ad eccezione delle categorie catastali A/1 A/8 A/9.
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