AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA
 

Sono dei benefici fiscali finalizzati a favorire l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale, e che consentono di usufruire di una imposta ridotta rispetto a quella ordinaria.

Quali sono le imposte vigenti per l’acquisto della prima casa?

  • Se si acquista da un’impresa che ha costruito l’immobile e i lavori sono stati ultimati da meno di 5 anni, si paga l’IVA del 4% (anziché del 10%) da calcolarsi sul prezzo di acquisto;
  • Se si acquista da un soggetto privato, si paga l’imposta di registro del 2% (anziché del 9%), che si applica sul valore catastale che si ottiene moltiplicando la Rendita Catastale x 115,50;
  • Se si acquista da un’impresa che ha costruito l’immobile e i lavori sono stati ultimati da più di 5 anni e l’impresa non opta per l’applicazione dell’imposta IVA, si paga l’imposta di registro sul valore catastale come nel caso precedente.

​​​​​​Quali sono le “condizioni prima casa”?

Possono usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima abitazione coloro che acquistano una casa di abitazione e/o relative pertinenze al ricorrere delle seguenti condizioni che devono sussistere cumulativamente:

1. risiedere nel Comune ove è ubicato l’immobile, o stabilirvi la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;

Le agevolazioni fiscali spettano altresì qualora l’immobile sia ubicato:

- nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività se diverso da quello di residenza;
- nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro da cui dipende l’acquirente che si è trasferito all’estero per motivi di lavoro;
- in qualsiasi comune del territorio italiano nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE) ovvero appartenga al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia.
In questi casi l’acquirente non avrà l’obbligo di spostare la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile.

2. non avere altra casa di abitazione nello stesso Comune ove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
Questo comporta che:

  • non si può usufruire delle agevolazioni fiscali se nello stesso comune si è intestatari al 100% o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione (in proprietà, usufrutto, uso o abitazione) ancorché acquistata senza le agevolazioni fiscali;

  • si può usufruire delle agevolazioni fiscali se nello stesso comune si è intestatari di altra casa di abitazione solo pro quota (ma non con il coniuge), ad esempio perché trattasi di un immobile ricevuto in eredità o di una casa di cui è contitolari con altri comproprietari.

3. non avere mai acquistato, su tutto il territorio nazionale, una casa di abitazione invocando le stesse agevolazioni fiscali;
Questo comporta che:

  • non si può usufruire delle agevolazioni fiscali se si è titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altro immobile acquistato in precedenza con le agevolazioni fiscali prima casa, salvo che non si intenda vendere questo immobile prima del nuovo acquisto agevolato o entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato;

  • si può usufruire delle agevolazioni fiscali se si sono invocati in precedenza i benefici fiscali su un immobile ricevuto per successione o per donazione (si veda la Circolare Agenzia delle Entrate 7 maggio 2001, n. 44/E)


4. l’immobile deve essere classificato nelle categorie catastali abitative ad eccezione delle categorie catastali A/1 A/8 A/9.

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