FONDO PATRIMONIALE
Cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è un istituto che permette ai coniugi, o a un terzo, di destinare un complesso di beni ai bisogni della famiglia e può trovare applicazione indipendentemente dal fatto che i coniugi abbiano scelto il regime della separazione o della comunione legale dei beni.

Si possono destinare a fondo patrimoniale esclusivamente:
- beni immobili: abitazioni, pertinenze, negozi, uffici, laboratori, terreni ecc
- mobili registrati: autoveicoli, motoveicoli e natanti 
- titoli di credito purchè nominativi (es le azioni)
Il fondo patrimoniale costituisce un “patrimonio separato” ovvero un “patrimonio di destinazione” finalizzato a garantire le obbligazioni contratte dai coniugi per i “bisogni della famiglia”.
 
Il fondo patrimoniale si costituisce mediante una convenzione matrimoniale che richiede la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni. Il fondo patrimoniale va successivamente annotato, a cura del notaio, a margine dell’atto di matrimonio ai fini della sua opponibilità e, qualora il vincolo riguardi beni immobili, viene anche trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

I coniugi sono liberi di determinare il contenuto dell’atto di costituzione nei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali: la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo e l’inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo. Inoltre i coniugi possono variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell’atto di costituzione.
L’effetto maggiormente rilevante collegato alla costituzione dell’istituto in oggetto è che i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati a fondo patrimoniale per debiti contratti dai coniugi per scopi “estranei ai bisogni della famiglia”, limitando in questo modo la possibilità, per una determinata categoria di creditori, di agire esecutivamente sui beni vincolati.
 
I creditori quindi potranno aggredire i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti in due casi:
  • se il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia;
  • se il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza.

E’ importante precisare però che i creditori, in presenza di determinate condizioni, possono chiedere l’inefficacia dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale attraverso l’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 codice civile entro cinque anni dalla data dell’atto; inoltre, recentemente è stato introdotto nel nostro ordinamento l’articolo 2929 bis codice civile che, in costanza di determinati presupposti, consente al creditore di procedere ad esecuzione forzata sul bene ancorché non abbia preventivamente ottenuto la sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto.
Alla luce di quanto sopra, il nostro studio offre sempre adeguata assistenza e consulenza a chi intenda costituire un fondo patrimoniale per illustrare le implicazioni legali del presente istituto. 
 
Termine del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale termina in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Tuttavia qualora sussistano figli minori, anche qualora il matrimonio sia annullato, sciolto o cessato, il il fondo patrimoniale resta in vita fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figli.
 
Le cause di cessazione del fondo patrimoniale di cui all’articolo 171 c.c. sono “tipiche” cioè tassative: questo ha creato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale ancora non sopito, sulla ammissibilità di addivenire alla cessazione del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi. Prima di costituire un fondo patrimoniale è sempre opportuno consultarsi con il notaio per avere chiare le implicazioni legali del presente istituto.