LA SEPARAZIONE DEI BENI
 
I regimi patrimoniali previsti dalla legge sono: il regime di comunione legale dei beni e il regime di separazione dei beni.
I coniugi e i soggetti uniti civilmente (c.d. “unioni civili”) possono scegliere la modalità con la quale regolare il loro rapporto patrimoniale sia contestualmente alla celebrazione del matrimonio o dell’unione civile innanzi all’Ufficiale di Stato civile o al Sacerdote (ove sia un matrimonio religioso), ovvero in un momento antecedente o successivo mediante la stipulazione di apposita convenzione matrimoniale che richiede la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni.
 
Il regime di separazione dei beni consente a ciascun coniuge di rimanere titolare esclusivo dei beni di sua spettanza e di ogni acquisto fatto in costanza di matrimonio; l’amministrazione dei beni spetta a ciascuno dei coniugi che risponde delle obbligazioni contratte (ad es debiti) unicamente con il proprio patrimonio senza alcun coinvolgimento da parte dell’altro coniuge.
Fino all’introduzione della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime di separazione dei beni ha rappresentato il regime patrimoniale legale che si applicava a tutte le coppie che non avessero stipulato una apposita convezione matrimoniale volta ad instaurare il regime di comunione legale dei beni
Quando scegliere la separazione dei beni
Nel regime di separazione dei beni i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni e amministrano, godono e dispongono liberamente dei propri beni.
Il regime di separazione dei beni non deve essere confuso con la separazione personale dei coniugi o, addirittura, con il divorzio: il primo infatti regola e definisce la gestione del patrimonio di una coppia, il secondo indica la fase volta allo scioglimento del rapporto coniugale.

I diritti spettanti in sede di successione al coniuge coniugato in regime di separazione dei beni sono gli stessi del coniuge in comunione legale dei beni: il regime patrimoniale prescelto dai coniugi, quindi non incide sulla quota spettante per legge al coniuge superstite. 
Il notaio è una figura esperta nel diritto di famiglia che può fornire informazioni utili sia sulle regole generali sia sui singoli casi concreti e in particolare illustrare le particolarità della disciplina nell’ipotesi di soggetti fra loro conviventi.