UNIONI CIVILI - COPPIE DI FATTO e CONVIVENZA
Disciplina
La disciplina che regola l’unione civile e la convivenza è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016.
La legge disciplina distintamente:
-  le “UNIONI CIVILI” fra persone dello stesso sesso”
-  le “CONVIVENZE DI FATTO”, che riguarda sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali
La disciplina prevista per le “unioni civili” e quella prevista per le “convivenze di fatto” sono piuttosto diverse tra loro perché il legislatore, per le prime, ha sostanzialmente dettato una disciplina assimilabile al matrimonio, benchè riservata a persone dello stesso sesso; per le seconde, ha delineato una regolamentazione dei rapporti fra conviventi a prescindere dal fatto  che questi siano o meno dello stesso sesso, purchè legati da “rapporti affettivi stabili”. Questo significa che la normativa sulle “convivenze di fatto” non si applica alle coabitazioni fra amici, colleghi o parenti.
Alla luce di quanto sopra, il nostro ordinamento disciplina in modo distinto:
-    il matrimonio, che è ammesso solo fra persone di sesso diverso;
-    le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
-    le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali.
 
Unioni civili
L’ “unione civile” può essere costituita fra due persone che siano:
  • maggiorenni 
  • dello stesso sesso
  • non unite ad altra persona da vincolo matrimoniale o unione civile, non interdette, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione ex art. 87 c.c.
  • non condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte
Per unirsi civilmente è necessaria una dichiarazione resa innanzi all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni, che viene poi registrata nell’archivio dello stato civile.
Al pari del matrimonio, l’ “unione civile” ha l’effetto di creare una serie di diritti e obblighi reciproci e precisamente “l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale”, alla “coabitazione”, alla contribuzione ai bisogni comuni “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo”. L’anomalia che salta all’occhio rispetto agli obblighi nascenti dal matrimonio è che non si prevede l’obbligo di fedeltà reciproca.
Il regime patrimoniale delle unioni civili
Il regime patrimoniale legale dell’unione civile è la comunione dei beni, analogamente a quanto la legge prevede in tema di matrimonio.
Le parti potranno quindi, analogamente a quanto previsto per i coniugi, scegliere il regime di separazione dei beni mediante dichiarazione di scelta resa all’atto della costituzione dell’Unione Civile o mediante convenzione matrimoniale da stipularsi prima o successivamente alla nascita dell’unione civile.
 
Le unioni civili e i diritti successori 
La legge sulle unioni civili richiama gran parte della disciplina delle successioni prevista per il “coniuge”, ritenendola applicabile anche a ciascuna delle parti della “unione civile”. In caso di morte di una delle parti, la parte superstite avrà tutti i diritti riservati al coniuge sia per quanto riguarda la quota di eredità ad essa spettante, sia per quanto riguarda diritti specifici, quali ad esempio il diritto di abitazione sulla residenza comune e il diritto d’uso sui beni che la corredano o l’indennità derivante dal rapporto di lavoro.
 
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie principalmente per la manifestazione di volontà resa, anche disgiuntamente, da ciascuna delle parti innanzi all’ufficiale dello Stato civile a cui deve seguire entro tre mesi, la domanda di scioglimento dell’unione civile. La legge non prevede per le “unioni civili” la fase di “separazione personale” e, con riferimento al divorzio, ne prevede l’applicazione solo nelle ipotesi di cui all’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
La legge prevede invece che si possa addivenire allo scioglimento delle unioni civili con la procedura di negoziazione assistita o con la procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile.
L’Unione civile si scioglie altresì per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti e per sopravvenuta sentenza che rettifica l’attribuzione del sesso di una delle parti.
 
Convivenze di fatto
La disciplina sulle “convivenze di fatto” può riguardare sia le coppie eterosessuali sia le coppie omosessuali.
Per aversi “convivenza di fatto” giuridicamente rilevante è necessario che la coppia sia formata da due persone:
  • maggiorenni; 
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile; 
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • dimoranti nello stesso comune.
Uno degli aspetti maggiormente rilevanti della legge sulle “convivenze di fatto” è la previsione che ai conviventi, in caso di malattia o di ricovero, spetta il “diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali” previste per i coniugi e i familiari. 
Ciascun convivente di fatto, inoltre, può nominare l’altro affinchè, in caso di malattia che comporta incapacità di
intendere e di volere, prenda le decisioni in materia di salute o in caso di morte decida in ordine alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo (es cremazione) e alle celebrazioni funerarie. La nomina per questo tipo di decisioni non richiede la forma notarile, essendo sufficiente una dichiarazione sottoscritta dall’interessato. 
Diritti successori dei “conviventi di fatto”
La legge, in caso di morte di uno dei conviventi, non arriva ad assimilare il “convivente di fatto” al coniuge o al soggetto “unito civilmente” ma si limita a prevedere diritti specifici e precisamente:
  • il diritto di continuare ad abitare nella casa adibita a “comune residenza” per due anni (3 se ci sono figli minori o disabili) o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni;
  • il diritto di subentrare al contratto di locazione nella la casa adibita a “comune residenza”
Contratto di convivenza e regimi patrimoniali delle convivenze
I “conviventi di fatto” possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
Il contratto richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato e deve essere trasmesso in copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. 
 
Il contenuto del “contratto di convivenza” può definire:
  • a) la residenza prescelta;
  • b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Scioglimento del “contratto di convivenza”
La legge prevede che il “contratto di convivenza” si sciolga per:
mutuo consenso delle parti o recesso di una delle parti formalizzati con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
 
In considerazione della delicatezza della tematica, si consiglia il ricorso al Notaio che può illustrare i possibili contenuti del contratto di convivenza i risvolti legali connessi all’istituto in oggetto.