LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI
 
Il regime di comunione legale dei beni è una delle due possibili modalità per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi nonché fra persone dello stesso sesso unite civilmente (c.d. “unioni civili”) e da conviventi che abbiano stipulato il c.d. “contratto di convivenza”.
La comunione dei beni è il regime volto a determinare fra i coniugi la condivisione  degli incrementi di ricchezza intercorsi in costanza del matrimonio, anche per effetto dell’attività separata di ciascuno di essi.
La riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge  19 maggio 1975 n. 151, ha previsto la comunione dei beni quale regime legale applicabile in mancanza di un’apposita convenzione, fermo restando la possibilità per i coniugi di adottare un regime di separazione dei beni in un momento antecedente o successivo alla celebrazione del matrimonio.
 
Come funziona la comunione legale dei beni
Nel regime di comunione dei beni, tutti i beni acquistati in costanza di matrimonio sono comuni ad entrambi i coniugi, indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati da entrambi i coniugi o separatamente e a prescindere da quale dei due coniugi effettua il pagamento.

Non rientrano nella comunione i c.d. “beni personali”, e precisamente:
  • beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio
  • beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione alla comunione)
  • beni di uso strettamente personale
  • beni che servono all’esercizio della professione
  • beni che vengono acquistati con i proventi del trasferimento di altri beni personali
L’amministrazione ordinaria dei beni della comunione spetta a ciascun coniuge disgiuntamente dall’altro mentre il compimento di atti che esulano l’ordinaria amministrazione spetta ad entrambi i coniugi.
Ciò significa che la vendita di un immobile acquistato in comunione legale dei beni o la costituzione di ipoteca su immobili della comunione richiede sempre il consenso congiunto.
Comunione dei beni e separazione personale fra coniugi
In caso di separazione personale dei coniugi, il regime di comunione legale dei beni cessa in momenti diversi a seconda che si tratti di:
  • separazione consensuale: la comunione cessa dal momento dell’omologa del verbale di separazione con effetti retroattivi al momento della firma del processo verbale ovvero dalla data del nulla osta del PM agli accordi sottoscritti fra i coniugi nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita
  • separazione giudiziale: la comunione cessa dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione con effetti retroattivi al momento dall’udienza presidenziale che è il momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati
La comunione dei beni cessa sempre in caso di fallimento di uno dei coniugi e in caso di dichiarazione di assenza o di morte, anche presunta, di uno dei coniugi (art. 191 c.c.).
E’ bene precisare che lo scioglimento del vincolo coniugale si ha solo con la sentenza di divorzio: questo significa che il coniuge separato non ancora divorziato è chiamato all’eredità dell’altro e ha diritto alla c.d. “legittima” qualora il testamento del coniuge lo escluda o leda i diritti che la legge riserva a suo favore.
Il notaio , essendo una figura esperta sia in diritto di famiglia sia in diritto delle successioni, può fornire l’apporto e la consulenza necessari  a regolamentare i casi concreti e può illustrare le peculiarità dell’istituto in caso di persone conviventi.