IL CREDITO DI IMPOSTA
 
Chi trasferisce un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali e procede all’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale può fruire di un credito di imposta.
Il credito di imposta può essere utilizzato:
  • qualora si sia venduto un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali e si proceda ad acquistare un altro immobile entro 1 anno (365 giorni dalla vendita);
  • qualora si acquisti un immobile con le agevolazioni fiscali prima casa con l’impegno a vendere, entro 1 anno, l’immobile agevolato precedentemente acquistato.
In cosa consiste il credito di imposta?
Il credito di imposta consente di portare in detrazione l’imposta di registro o l’imposta IVA pagata sul precedente acquisto, dall’imposta dovuta sul nuovo acquisto immobiliare.

La legge prevede che il credito di imposta è pari all’imposta di registro o all’imposta IVA pagata sul precedente acquisto e non può in nessun caso superare l’importo dell’imposta dovuta sul nuovo acquisto. Ciò significa che se l’importo del credito di imposta è maggiore rispetto alla imposta dovuta sul nuovo acquisto, non si ha diritto al rimborso dell’eccedenza.
A titolo esemplificativo:
 
  • il contribuente ha acquistato un immobile con le agevolazioni fiscali e ha versato un imposta di registro o IVA pari a Euro 2000,00; ora acquista un immobile con le agevolazioni fiscali prima casa e l’imposta dovuta è pari ad Euro 2800,00. Il contribuente pagherà solo 800 euro perché potrà portare in detrazione i 2000,00 euro pagati sul primo acquisto;
  • Il contribuente ha acquistato un immobile con le agevolazioni fiscali e ha versato una imposta di Euro 4000,00; ora acquista un immobile con le agevolazioni fiscali prima casa e l’imposta dovuta è pari a 1500,00 euro. il contribuente non pagherà nulla a titolo di imposta sull’acquisto perché questa verrà interamente azzerata dal credito di imposta. L’eccedenza (Euro 4000,00 - Euro 1500,00) non è soggetta a rimborso.
Il credito di imposta quindi può essere utilizzato:
  1. in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
  2. in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito;
  3. in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al nuovo acquisto (solo ed esclusivamente con la prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto agevolato)
Credito di imposta e destinazione dell’immobile a propria abitazione

La Risoluzione Ministeriale n.192/E del 6 ottobre 2003, in risposta ad un’istanza di interpello, ha precisato che ai fini del recupero del credito di imposta non è sufficiente che il contribuente acquisti un immobile entro un anno dalla vendita, ma è altresì necessario che lo adibisca a propria abitazione principale.
La Risoluzione prevede testualmente che in caso di vendita infra-quinquennale di immobile acquistato con le agevolazioni fiscali per la prima abitazione “è possibile evitare la decadenza acquistando – entro un anno dalla alienazione dell’immobile agevolato – altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
E’ quindi indispensabile che il nuovo immobile sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente (…), almeno entro il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria”.

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