FAC
 
Testamento
E’ un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. ( art. 587 c.c.)

Testamento olografo
E’ l’atto contenuto in un documento interamente redatto, datato e sottoscritto dal testatore. Ha valore di scrittura privata.( art. 602 c.c.)

Testamento segreto
Consiste nella consegna solenne, alla presenza di testimoni, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie, al notaio che la riceve e la conserva nei suoi atti. Non deve necessariamente essere scritto dal testatore, ma deve essere sempre da lui sottoscritto. ( art. 604 c.c.)

Testamento pubblico
E’ l’atto contenuto in un documento redatto, con le formalità disposte dalla legge, da un notaio alla presenza di testimoni. ( art. 603 c.c.)

Pubblicazione del testamento
E’ un procedimento a cura del notaio, a seguito del quale il testamento olografo e quello segreto diventano eseguibili, ossia si dà attuazione alla volontà del defunto in essa contenuta.