Cittadino italiano residente all’estero o trasferito per motivi di lavoro

28/06/2023

Premesse
 
L’articolo 2 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n.69 (Disposizioni urgenti per l’attuazione degli obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano) pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale del 13 giugno 2023 n.136 ed entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha apportato una rilevante modifica in tema agevolazioni fiscali prima casa per i cittadini italiani trasferiti all’estero per motivi di lavoro e per i cittadini italiani emigrati all’Estero.

La Nota II bis all’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al dpr 131/1986 - Testo Unico in materia di imposta di registro, consente al soggetto privato di usufruire delle agevolazioni fiscali “prima casa” per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze al ricorrere, cumulativamente delle seguenti condizioni:
  1. risiedere nel Comune ove è ubicato l’immobile, o stabilirvi la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto
  2. non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso Comune ove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  3. non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali ovvero procedere alla vendita di tali diritti acquistati con le agevolazioni fiscali entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.
Fino all’entrata in vigore della legge n.69/2023, la legge prevedeva, tra le altre, le seguenti eccezioni:
  1. Il cittadino italiano emigrato all’estero poteva invocare le agevolazioni fiscali prima casa per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo posto sul territorio nazionale, senza obbligo di spostare la residenza;
  2. il cittadino italiano trasferito all’estero per ragioni di lavoro poteva invocare le agevolazioni fiscali prima casa per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo posto nel Comune ove avesse sede o esercitasse l’attività lavorativa il datore di lavoro, senza obbligo di spostare la residenza.
La recente novità normativa, introdotta a seguito di una serie di procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana per disparità di trattamento fra cittadini comunitari e cittadini italiani residenti all’estero, non fa più riferimento al concetto di “cittadinanza” e non prevede più la figura del “cittadino italiano emigrato all’estero”, modificando altresì sensibilmente le condizioni al ricorrere delle quali il “contribuente (non più solo “cittadino italiano”) trasferito all’estero per ragioni di lavoro” possa invocare le agevolazioni fiscali prima casa.

In base all’ attuale normativa

i) il “cittadino italiano emigrato all’estero” può acquistare un immobile prima casa al ricorrere delle condizioni di cui alla nota II bis della Tariffa, senza eccezioni, con obbligo conseguentemente di spostare la residenza entro 18 mesi nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto agevolato, al pari di un qualsiasi cittadino straniero che intenda acquistare un immobile in Italia.
ii) Il contribuente, qualunque sia la sua cittadinanza, che sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro, può invocare i benefici fiscali prima casa in Italia senza dover spostare la residenza a condizione che:
  1. abbia risieduto o svolto la propria attività in italia per almeno 5 anni;
  2. l’immobile sia ubicato nel Comune di nascita (se nato in Italia) ovvero nel Comune in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero
ferme e inveriate le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) previste dalla Nota II bis dell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 - Testo Unico in materia di imposta di registro.

Si riporta il tenore letterale della Nota II bis dell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 - Testo Unico in materia di imposta di registro come modificata dall’articolo 2 del Dl 69/2023 che riepiloga le condizioni al ricorrere delle quali il soggetto privato può invocare i benefici fiscali prima casa.

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento119 gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .