Le nuove funzioni del notaio in materia di volontaria giurisdizione

10/01/2023

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl. Straordinario n. 5, è stato emanato in esecuzione della legge delega 206/2021 per la riforma della giustizia civile.

Gli articoli 21 e 22 del D. Lgs. 149/2022 introducono una nuova importante competenza in capo al notaio che potrà autorizzare il compimento di atti che interessino minori, interdetti, inabilitati e soggetti beneficiari dell’Amministratore di sostegno e che abbiano per oggetto beni ereditari.

Per comprendere la portata della norma, occorre fare una doverosa premessa: il nostro ordinamento prevede che tutti gli atti che devono essere compiuti da soggetti minorenni o interessati da un provvedimento limitativo della capacità di agire quindi da interdetti, inabilitati o beneficiari dell’Amministratore di Sostegno, richiedono una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria in composizione monocratica (Giudice Tutelare) o collegiale (Tribunale).

Le principali novità in materia possono riassumersi come segue:

I) competenza del Giudice Tutelare per tutti gli atti degli incapaci

La nuova normativa concentra in capo al Giudice Tutelare la competenza per il rilascio dell’autorizzazione per il compimento di una serie di atti da parte dei soggetti incapaci abrogando l’articolo 375 del codice civile che la prevedeva in capo al Tribunale in composizione collegiale.

L’unica eccezione riguarda l’autorizzazione alla continuazione di una attività di impresa che resta di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

II) competenza alternativa del Notaio

Al notaio viene affidato il potere di emettere la prescritta autorizzazione per il compimento di atti che interessino minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di Ads e che abbiano per oggetto beni ereditari. Si tratta di una competenza alternativa e non esclusiva: la norma afferma che le autorizzazioni “possono” essere richieste dalle parti al notaio, per cui resta ferma la possibilità di ricorrere al Giudice Tutelare.

Il Notaio competente è il “Notaio rogante” quindi il Notaio che deve ricevere l’atto per il quale l’autorizzazione viene richiesta. Il Notaio, una volta adottato il provvedimento autorizzativo, deve comunicarlo alla cancelleria del Giudice Tutelare e al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale che sarebbe competente al rilascio di detta autorizzazione; la finalità per cui è prevista la comunicazione è quella di permettere l’impugnazione del provvedimento nei 20 giorni successivi.

Corollario di questa previsione è che il provvedimento autorizzativo emesso dal Notaio non è immediatamente esecutivo (e non si potrà chiedere l’immediata efficacia ex art. 741 cpc); affinché l’autorizzazione emessa dal Notaio diventi esecutiva devono trascorrere 20 giorni dalla comunicazione effettuata al giudice tutelare e al PM senza che sia stato proposto reclamo.

Va precisato che la legge non indica espressamente le modalità di comunicazione, quindi per ora si può ipotizzare una comunicazione a mezzo pec, visto che i notai, ad oggi, non sono abilitati ad accedere al Fascicolo telematico.

Anche questa norma prevede delle eccezioni : il notaio non ha competenza nelle seguenti materie:

• Autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri;

• Autorizzazioni alla continuità nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale (che restano al Tribunale).
Entrata in vigore della norma:

L’articolo 35 del D. Lgs. 149 del 2022, così come modificato dall’articolo 1 comma 380 della Legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n.187) prevede che le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 149, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 (originariamente era stata prevista l’efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023).

Al riguardo è bene precisare che le nuove disposizioni si applicano a tutti i procedimenti instaurati dopo la data del 28 febbraio 2023, quindi per i procedimenti instaurati a decorrere dal giorno 1° marzo 2023.

Per tutti i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continueranno a valore le disposizioni anteriori.