Rinuncia alla proprietà: la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una norma restrittiva in materia di atti di rinuncia alla proprietà a favore dello Stato, cioè gli atti che hanno l’effetto di far acquisire a titolo originario allo Stato la piena proprietà di un determinato immobile.
Donazioni: la novità normativa che rimuove gli ostacoli alla libera circolazione dei beni donati
La legge 2 dicembre 2025, n. 182, rubricata “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 n. 281 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha apportato un’importante modifica in materia di donazione, con particolare riferimento all’ “azione di riduzione” e all’“azione di restituzione” con l’effetto di rimuovere gli ostacoli alla vendita dei beni di provenienza donativa.
Testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti: il Decreto Milleproroghe differisce l’entrata in vigore al 1° gennaio 2027
Il 1° gennaio 2026 sarebbe dovuto entrare in vigore il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti”, contenuto nel decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 e predisposto in attuazione della delega fiscale prevista dall’articolo 21 della legge n. 111/2023.
Bonus Edilizi: le detrazioni confermate per il 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025 pubblicata in G.U il 30 dicembre 2025) proroga di un anno le detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adeguamento antisismico e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Novità normativa 2025: Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni
L’articolo 1 comma 30 della Legge di Bilancio 2025 introduce, come già in passato, la possibilità di rideterminare, mediante perizia giurata, il valore d’acquisto di partecipazioni societarie e di terreni agricoli o edificabili e di pagare, ai fini della plusvalenza, un’imposta sostitutiva del 18%.
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