Rinuncia alla proprietà: la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026
29/01/2026
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una norma restrittiva in materia di atti di rinuncia alla proprietà a favore dello Stato, cioè gli atti che hanno l’effetto di far acquisire a titolo originario allo Stato la piena proprietà di un determinato immobile.
La ratio della norma è evitare che la rinuncia alla proprietà diventi uno strumento che consenta di abbandonare la proprietà di immobili fatiscenti, irregolari sotto il profilo catastale o urbanistico o pericolosi dal punto di vista ambientale.
La norma, precisamente il comma 731 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio per l’anno 2026), infatti, impone di allegare agli atti di rinuncia alla proprietà, a pena di nullità, una documentazione che attesti la conformità del bene alla vigente normativa compresa la conformità in materia urbanistica, ambientale e sismica.
La nuova norma letteralmente dispone quanto segue:
“L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.
L’ambito di applicazione della norma in esame è quindi limitato ai soli atti con cui lo Stato acquista l’intera proprietà per effetto della rinuncia, mentre non trova applicazione qualora la rinuncia riguardi solo “quote di comproprietà” con l’effetto di accrescere le quote degli altri comproprietari.
A seguito dell’entrata in vigore della norma, si auspica che il legislatore intervenga con qualche norma interpretativa o integrativa che consenta di determinare con esattezza il contenuto che debba avere la documentazione da allegare. La norma, infatti, si limita a prescrivere l’obbligo di allegazione della documentazione tecnica ma non dà alcuna indicazione in ordine al contenuto che questa debba avere.
Dal punto di vista “catastale” si può infatti ipotizzare di avere una attestazione di conformità, che riproduca il contenuto di quella che si può allegare agli atti di compravendita e introdotta dall’articolo 29 comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (come introdotto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78). Questa norma infatti stabilisce che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.”
Dal punto di vista “urbanistico” si può ricorrere ad una Relazione di Regolarità Urbanistica predisposta da un tecnico (Ingegnere, Geometra o Architetto) che certifichi la conformità tra lo stato di fatto di un immobile e i titoli abilitativi rilasciati dal Comune e l'assenza di abusi edilizi e difformità edilizie.
Sotto il profilo della conformità “ambientale” o “sismica”, ad oggi non è chiaro il contenuto delle dichiarazioni da rendere e, in attesa di un intervento chiarificatore, sarà opportuno rimettersi alle competenze del tecnico incaricato di predisporre la relazione urbanistica e catastale in ordine alla possibilità di attestare altresì la conformità ambientale e sismica.
La ratio della norma è evitare che la rinuncia alla proprietà diventi uno strumento che consenta di abbandonare la proprietà di immobili fatiscenti, irregolari sotto il profilo catastale o urbanistico o pericolosi dal punto di vista ambientale.
La norma, precisamente il comma 731 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio per l’anno 2026), infatti, impone di allegare agli atti di rinuncia alla proprietà, a pena di nullità, una documentazione che attesti la conformità del bene alla vigente normativa compresa la conformità in materia urbanistica, ambientale e sismica.
La nuova norma letteralmente dispone quanto segue:
“L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.
L’ambito di applicazione della norma in esame è quindi limitato ai soli atti con cui lo Stato acquista l’intera proprietà per effetto della rinuncia, mentre non trova applicazione qualora la rinuncia riguardi solo “quote di comproprietà” con l’effetto di accrescere le quote degli altri comproprietari.
A seguito dell’entrata in vigore della norma, si auspica che il legislatore intervenga con qualche norma interpretativa o integrativa che consenta di determinare con esattezza il contenuto che debba avere la documentazione da allegare. La norma, infatti, si limita a prescrivere l’obbligo di allegazione della documentazione tecnica ma non dà alcuna indicazione in ordine al contenuto che questa debba avere.
Dal punto di vista “catastale” si può infatti ipotizzare di avere una attestazione di conformità, che riproduca il contenuto di quella che si può allegare agli atti di compravendita e introdotta dall’articolo 29 comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (come introdotto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78). Questa norma infatti stabilisce che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.”
Dal punto di vista “urbanistico” si può ricorrere ad una Relazione di Regolarità Urbanistica predisposta da un tecnico (Ingegnere, Geometra o Architetto) che certifichi la conformità tra lo stato di fatto di un immobile e i titoli abilitativi rilasciati dal Comune e l'assenza di abusi edilizi e difformità edilizie.
Sotto il profilo della conformità “ambientale” o “sismica”, ad oggi non è chiaro il contenuto delle dichiarazioni da rendere e, in attesa di un intervento chiarificatore, sarà opportuno rimettersi alle competenze del tecnico incaricato di predisporre la relazione urbanistica e catastale in ordine alla possibilità di attestare altresì la conformità ambientale e sismica.
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